Quando si decide di effettuare un intervento di miglioramento all’interno di abitazioni o appartamenti, bisogna informarsi bene su tutto ciò che la legge prevede in materia. Questi lavori non hanno infatti solo delle implicazioni sul piano estetico o funzionale, ma prevedono in taluni casi anche degli obblighi sul piano civico.

Nella fattispecie bisogna comunicare lo svolgimento dei lavori al proprio comune di pertinenza nel caso di interventi che prevedano la costruzione di verande in PVC, gazebo, pergolati o pergotende.

Le disposizioni di legge per la costruzione di verande

Un’importante indicazione in tal senso è giunta da una recente sentenza del Consiglio di Stato. Nello specifico, la sentenza n. 306/2017 dispone le indicazioni necessarie per conoscere il limite entro il quale questi lavori rientrino nell’edilizia libera o quando, al contrario, si renda necessario un permesso per costruire.

Di solito sono i regolamenti edilizi comunali ad esprimere un parere in questa direzione, ma ci sono anche dei casi (come ad esempio le aree in cui si rivelano necessari ulteriori strumenti di tutela) in cui il parere può arrivare da altre vie. Vediamo le disposizioni fornite dal Consiglio di Stato in materia di edilizia libera o non libera che interessano da vicino chi dovesse imbattersi in lavori di costruzione di verande in PVC, gazebo, pergolati o altri tipi di strutture analoghe a queste.

Costruzione di verande

Per quanto riguarda le verande, il Consiglio di Stato rimanda alla definizione emersa dall’accordo intercorso tra Governo, Regioni e Comuni da cui è scaturito il regolamento edilizio emesso dal Presidente della Repubblica nel 2001. Tal regolamento definiva la veranda come uno spazio coperto o un locale chiuso ai lati e che ha le caratteristiche di un balcone, di una terrazza o di un portico.

Per queste ragioni la veranda, dal punto di vista dell’edilizia, determina un aumento volumetrico di tutto l’edificio e quindi necessita del permesso di costruire.

Costruzione di Gazebo

Diverse le disposizioni per quanto riguarda i gazebo. In questo caso il Consiglio di Stato offre una definizione di gazebo come di una struttura leggera e realizzata con diversi materiali. Essa risulta semplice da rimuovere poiché si tratta di una struttura temporanea, utilizzata per eventi all’aperto.

Per questa connotazione di struttura removibile, l’installazione di un gazebo non ha bisogno di particolari permessi.

Costruzione di pergolati

Il Consiglio di Stato ha definito il pergolato come una struttura che ha uno scopo ornamentale. Per l’esattezza, si tratta di una struttura che viene realizzata per ombreggiare giardini o terrazzi.

Di solito si tratta di una costruzione aperta su tre lati e perciò non ha bisogno di titoli abitativi edilizi. Di solito i pergolati prevedono parti superiori facilmente removibili; solo quando esse siano difficili da rimuovere, il pergolato assume le stesse regole utilizzate per le tettoie.

Costruzione di pergotende

Per quanto riguarda le pergotende, il Consiglio di Stato ha affermato che si tratta di costruzioni che, anche per l’utilizzo di strutture e materiali, hanno lo scopo di rendere vivibili gli spazi esterni di sezioni abitative. Esse costituiscono un elemento di stabilità e non di precarietà, ma secondo il Consiglio di Stato l’opera non ha bisogno del rilascio del titolo abitativo.

Questo perché, sempre secondo il Consiglio di Stato, le pergotende non rientrano tra gli interventi che sono in grado di determinare una trasformazione edilizia del territorio.