A partire dall’anno in corso, il 2016, è disponibile il nuovo regime agevolato per le attività imprenditoriali. Il ‘vecchio’ regime dei minimi, con imposta sostitutiva al 5%, non sarà pertanto più disponibile, tranne che ovviamente per chi l’ha già attivato fino a naturale scadenza (5 anni o raggiungimento dei 35 anni d’età).

Il regime forfettario è dunque l’unica alternativa al regime ordinario e non presenta alcuna scadenza, pertanto può essere utilizzato finché si rispettano determinati requisiti.

REGIME FORFETTARIO: REQUISITI DI ACCESSO

Vediamo dunque quali sono i requisiti per poter accedere al nuovo regime forfettario:

  • nell’anno solare precedente è necessario non aver conseguito ricavi o compensi superiori a soglie predefinite, che variano in base al codice ATECO di riferimento,
  • non bisogna aver sostenuto spese per l’acquisizione di forza lavoro superiori a 5 mila euro,
  • il costo complessivo di eventuali beni mobili strumentali, nell’anno precedente, non dev’essere superiore a 20 mila euro (non vanno però considerati i costi per l’acquisto o la locazione di beni immobili necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa).

Come abbiamo visto, il regime agevolato forfettario non presenta scadenze ma sussistono in ogni caso condizioni di esclusione. Il regime agevolato, infatti, non è più in essere dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche soltanto uno dei requisiti di accesso appena esaminati.

Il reddito imponibile, nel caso di regime forfettario, va calcolato applicando ai ricavi ottenuti il coefficiente di redditività – che varia, anche questo, a seconda del codice ATECO e, dunque, della tipologia dell’attività. Non è necessario presentare alcuna fattura o ricevuta attestante spese effettuate, in quanto il coefficiente di redditività si basa su spese presunte (e dunque forfettarie). Una volta calcolato il reddito imponibile, occorre scomputare da questa somma i contributi previdenziali da sostenere in base alla legge vigente.

Sul reddito imponibile, l’imposta sostitutiva è del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, oltre che dell’IRAP. L’imposta viene versata tramite modello F24, utilizzando i codici 1790, per la prima rata, 1791, per la seconda rata e 1792 per il saldo. Tuttavia, per le start up e le nuove attività imprenditoriale l’imposta sostitutiva è del 5% per i primi 5 anni d’attività, successivamente bisognerà considerare l’aliquota del 15%.

REGIME AGEVOLATO FORFETTARIO: SEMPLIFICAZIONI

Sono previste numerose agevolazioni per i soggetti che adottano il regime forfettario: in particolare, non c’è obbligo di versamento dell’IVA (né detrazione possibile). Non c’è dunque obbligo di presentare dichiarazione e comunicazione annuale, viene abolito lo spesometro (che prevede la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Sono inoltre possibili le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che hanno sede in Paesi Black list.

Vige inoltre l’esonero dall’obbligo registrazione e tenuta delle scritture contabili. Non si applicano gli studi di settore. E’ obbligatorio, tuttavia, integrare la fattura ricevuta – relativa a spese effettuate – con aliquota e IVA, in caso di reverse charge, versando l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione.